Capo VI
Art. 60
In vigore dal 10 lug 1924
In talune scuole complementari il ministro può aggiungere ai comuni insegnamenti stabiliti dall' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e con tutti gli effetti dei medesimi, uno o più insegnamenti speciali, fissandone gli orari e i programmi.
Questi insegnamenti sono conferiti per incarico a persone legalmente abilitate e sono retribuiti à termini della tabella n. 6, lett. b del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-60