Capo IV
Art. 44
In vigore dal 10 lug 1924
È vietato ai professori di tenere a pensione alunni degli istituti nei quali insegnano; di dirigere o amministrare convitti o scuole private; di accettare, senza il consenso del preside, incarichi che non siano loro commessi, dal ministro della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-44