Capo IV
Art. 39
In vigore dal 10 lug 1924
I professori dipendono direttamente dal preside.
Essi devono:
trovarsi in sede non più tardi del 29 settembre, salvo che, per speciali ragioni di servizio, il ministro disponga altrimenti;
trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il preside, quando per legittimo impedimento non possano recarvisi;
assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni;
intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli;
cooperare al buon andamento dell'istituto seguendo le prescrizioni del preside.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-39