Capo IV

Art. 39

In vigore dal 10 lug 1924
I professori dipendono direttamente dal preside. Essi devono: trovarsi in sede non più tardi del 29 settembre, salvo che, per speciali ragioni di servizio, il ministro disponga altrimenti; trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il preside, quando per legittimo impedimento non possano recarvisi; assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni; intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli; cooperare al buon andamento dell'istituto seguendo le prescrizioni del preside.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-39

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Art. 39 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo