Capo III
Art. 34
In vigore dal 10 lug 1924
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di un numero superiore alla metà dei componenti il collegio.
Le deliberazioni, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, si prendono a maggioranza assoluta di voti.
A parità prevale il voto del presidente.
La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
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