Capo III
Art. 37
In vigore dal 10 lug 1924
I professori di una classe formano il consiglio di classe, il quale ha le attribuzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti ed è presieduto dal preside, o, se questi lo giudichi opportuno, da uno dei professori delle materie più importanti della classe da lui designato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-37