Capo III

Art. 31

In vigore dal 10 lug 1924
Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il preside, il provveditore o il ministro le ritengano necessarie, o quando più di un terzo dei professori ne facciano motivata richiesta scritta al preside e questi giudichi che l'oggetto indicato rientri nella competenza del collegio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo