Art. 31
Capo III

Art. 31

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In vigore dal 10 lug 1924
Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il preside, il provveditore o il ministro le ritengano necessarie, o quando più di un terzo dei professori ne facciano motivata richiesta scritta al preside e questi giudichi che l'oggetto indicato rientri nella competenza del collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-31