Capo III

Art. 27

In vigore dal 10 lug 1924
I professori di un istituto formane il collegio dei professori, che viene convocato e presieduto dal preside o da chi ne fa le veci. Ha le funzioni di segretario un professore eletto dal collegio nella sua prima adunanza al principio dell'anno scolastico. Negl'istituti che comprendono il primo ed il secondo grado d'istruzione si eleggono un segretario per l'istituto di primo grado e un segretario per l'istituto di secondo grado, scelti rispettivamente tra i professori dell'istituto di primo e di secondo grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-27

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