Capo II

Art. 25

In vigore dal 10 lug 1924
Nelle città ove siano più d'un regio istituto medio d'istruzione il provveditore agli studi può ordinare, per l'esame di questioni d'interesse comune a tutti o ad alcuni degl'istituti stessi, l'adunanza dei rispettivi presidi, sotto la presidenza, di uno di essi, designato dallo stesso provveditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo