Capo II
Art. 25
In vigore dal 10 lug 1924
Nelle città ove siano più d'un regio istituto medio d'istruzione il provveditore agli studi può ordinare, per l'esame di questioni d'interesse comune a tutti o ad alcuni degl'istituti stessi, l'adunanza dei rispettivi presidi, sotto la presidenza, di uno di essi, designato dallo stesso provveditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-25