Capo II

Art. 22

In vigore dal 10 lug 1924
Quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attività di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, il ministro può nominare, su proposta del provveditore, un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto. Al preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire duecentocinquanta se si tratti di ginnasio isolato o di scuola complementare, di lire quattrocento negli altri casi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-22

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Art. 22 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo