Capo II
Art. 23
In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno 250 alunni vi è un consiglio di presidenza, composto del preside, del vice-preside e di uno dei professori di ruolo, che ha le funzioni di segretario, eletto dal collegio dei professori nella prima adunanza ordinaria di ciascun anno scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-23