Capo II
Art. 19
In vigore dal 10 lug 1924
Negli istituti, la cui popolazione scolastica sia di almeno 250 alunni, o le cui classi siano allogate separati e distatiti, si fu luogo alla nomina di un vice-preside.
Il vice preside è nominato tra i professori di ruolo dell'istituto dal provveditore agli studi su proposta della preside e sentita la giunta per l'istruzione media.
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