Capo II
Art. 26
In vigore dal 10 lug 1924
Se da comuni o provincie o da altri enti morali vengano istituiti convitti riservati ad accogliere alunni di regi istituti medi d'istruzione, i rispettivi presidi possono essere in caricati, col consenso del ministro, della direzione dei convitti stessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-26