Capo II

Art. 26

In vigore dal 10 lug 1924
Se da comuni o provincie o da altri enti morali vengano istituiti convitti riservati ad accogliere alunni di regi istituti medi d'istruzione, i rispettivi presidi possono essere in caricati, col consenso del ministro, della direzione dei convitti stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo