Capo II
Art. 11
In vigore dal 10 lug 1924
Il preside:
corrisponde col ministero per mezzo del provveditore salvo i casi di assoluta urgenza nei quali può corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore
tratta cogli enti locali, cogli altri presidi e con qualunque altro ufficio per gli affari del proprio istituto;
conserva personalmente le carte di carattere riservate registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e certificati
legge nelle classi, o affigge all'albo scolastico, e notifica alle famiglie degli alunni e ai rettori dei convitti i voti bimestrali registrati nelle pagelle, delle quali esige la restituzione entro breve termine, con la firma del padre o ne fa le veci;
si mantiene in rapporto con le famiglie alle quali informazioni intorno alla condotta e al profitto degli alunni;
vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte dei dipendenti professori ed anche a tale Scopo ne visita le classi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-11