Capo II

Art. 11

In vigore dal 10 lug 1924
Il preside: corrisponde col ministero per mezzo del provveditore salvo i casi di assoluta urgenza nei quali può corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore tratta cogli enti locali, cogli altri presidi e con qualunque altro ufficio per gli affari del proprio istituto; conserva personalmente le carte di carattere riservate registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e certificati legge nelle classi, o affigge all'albo scolastico, e notifica alle famiglie degli alunni e ai rettori dei convitti i voti bimestrali registrati nelle pagelle, delle quali esige la restituzione entro breve termine, con la firma del padre o ne fa le veci; si mantiene in rapporto con le famiglie alle quali informazioni intorno alla condotta e al profitto degli alunni; vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte dei dipendenti professori ed anche a tale Scopo ne visita le classi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-11

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Art. 11 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo