Capo II
Art. 13
In vigore dal 10 lug 1924
Il preside conferisce gl'incarichi e le supplenze temporanee di tutto il personale non insegnante che sia a carico dello Stato. informandone il ministero; per gli incarichi e le supplenze di quello a carico degli enti locali provvede d'accordo con le rispettive amministrazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-13