Capo II

Art. 12

In vigore dal 10 lug 1924
Il preside invia al ministero, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento didattico e disciplinare del suo istituto, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie e proposte: a) sui locali e sull'arredamento scolastico; b) sul materiale scientifico e sulle biblioteche dei professori e degli alunni; c) sulle condizioni disciplinari e didattiche dell'istituto; d) sulle iscrizioni degli alunni, sulle loro assenze e Sui rapporti tra la scuola e le famiglie; e) sugli esami sostenuti nell'istituto; f) sugli esoneri dalle tasse scolastiche; g) sulla cassa scolastica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-12

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Art. 12 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo