Capo II
Art. 12
In vigore dal 10 lug 1924
Il preside invia al ministero, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento didattico e disciplinare del suo istituto, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie e proposte:
a) sui locali e sull'arredamento scolastico;
b) sul materiale scientifico e sulle biblioteche dei professori e degli alunni;
c) sulle condizioni disciplinari e didattiche dell'istituto;
d) sulle iscrizioni degli alunni, sulle loro assenze e Sui rapporti tra la scuola e le famiglie;
e) sugli esami sostenuti nell'istituto;
f) sugli esoneri dalle tasse scolastiche;
g) sulla cassa scolastica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-12