Art. 100
Capo XI

Art. 100

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In vigore dal 10 lug 1924
Nell'albo dell'istituto debbono rimanere esposti, per tutta la durata dell'anno scolastico, gli specchi degli orari scolastici, con le indicazioni di cui agli del presente regolamento e un estratto del regolamento sugli alunni ed eventualmente di quello interno dell'istituto, nelle parti riguardanti gli obblighi e la disciplina degli alunni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-100