Capo X
Art. 89
In vigore dal 10 lug 1924
L'orario giornaliero dei bidelli è determinato dal preside.
Nelle ore di servizio i bidelli debbono rimanere nei locali loro assegnati, nè possono allontanarsi dall'istituto se non per ordine o col permesso del preside.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-89