Capo X

Art. 89

In vigore dal 10 lug 1924
L'orario giornaliero dei bidelli è determinato dal preside. Nelle ore di servizio i bidelli debbono rimanere nei locali loro assegnati, nè possono allontanarsi dall'istituto se non per ordine o col permesso del preside.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-89

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Art. 89 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo