Capo IX
Art. 84
In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti in cui non è consentita, a norma dell' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e degli articoli precedenti, la nomina di un segretario, l'ufficio di segreteria è tenuto personalmente dal preside.
Il preside non ha diritto a speciale retribuzione per tale ufficio, e può servirsi dell'aiuto di persona di sua fiducia, sotto la propria responsabilità e a proprio carico.
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