Capo VII
Art. 71
In vigore dal 10 lug 1924
L'assistente coadiuva il professore alla cui cattedra è addetto, nei modi indicati dal preside e dal professore.
L'assistente può assumere supplenze od incarichi d'insegnamento con l'assenso del preside e del professore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-71