Capo VII

Art. 71

In vigore dal 10 lug 1924
L'assistente coadiuva il professore alla cui cattedra è addetto, nei modi indicati dal preside e dal professore. L'assistente può assumere supplenze od incarichi d'insegnamento con l'assenso del preside e del professore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-71

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Art. 71 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo