Art. 67
Capo VI

Art. 67

67 / 144
In vigore dal 10 lug 1924
Le persone che siano provviste del legale titolo di studio possono essere ammesse a frequentare come tirocinanti i regi istituti d'istruzione media, secondo le prescrizioni che sono fissate dal preside, d'accordo col professore presso la cui cattedra si vuol compiere il tirocinio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-67