RegolamentoCapo VI

Art. 77

In vigore dal 1 ott 1924
Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti delle Università e Istituti, senza preventiva autorizzazione del Rettore o Direttore. In caso di disordini il Rettore o Direttore può prendere accordi con l'autorità politica per ristabilire la disciplina, ove siano insufficienti gli altri mezzi a sua disposizione. Se i disordini riguardano una intera Facoltà o Scuola o l'Università o Istituto superiore nel suo complesso, il Ministro può ordinare la temporanea chiusura dell'Università o Istituto. Tale facoltà spetta anche, in casi gravi od urgenti, al Rettore o Direttore, che provvede, udito il Senato accademico o il Consiglio della Scuola, e ne riferisce immediatamente al Ministro. Il Rettore o Direttore, nei casi di cui al precedente comma, può infliggere agli studenti promotori o comunque responsabili dei disordini stessi quella delle pene disciplinari previste dallo statuto, che egli ritenga adeguata alla gravità delle responsabilità in cui sono incorsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 77 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo