RegolamentoCapo VI

Art. 79

In vigore dal 1 ott 1924
Il direttore o capo della segreteria dove, secondo le istruzioni del Rettore o Direttore, impartire al personale posto alla sua dipendenza gerarchica le opportune disposizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplina entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto e a prevenire, e occorrendo reprimere, ogni tentativo od atto inteso a interrompere o turbare l'ordine o la continuità o regolarità dei corsi e ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Università o Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-79

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Art. 79 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo