Regolamento›Capo VI
Art. 75
In vigore dal 1 ott 1924
Gli studenti che provengano da Università o Istituti superiori esteri e intendano frequentare uno o più corsi in Università o Istituto superiore italiani, possono ottenere l'inscrizione a corsi singoli, presentando soltanto il libretto o altro documento dell'Università o Istituto da cui provengono.
Gli studenti inscritti a corsi singoli, in base al presente articolo, possono ottenere un certificato degli studi compiuti e, in seguito a prove di esami determinate dal Consiglio di Facoltà o Scuola, anche un attestato speciale del profitto riportato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-75