RegolamentoCapo VI

Art. 71

In vigore dal 1 ott 1924
I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno. Agli studenti, che abbiano mancato di assiduità o diligenza, può essere negata, per deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola, su motivata proposta del professore ufficiale o libero docente, l'ammissione all'esame di profitto per il gruppo di materie per le quali si sia accertata la negligenza. Il Rettore o Direttore rende esecutiva la deliberazione della Facoltà o Scuola con provvedimento definitivo: la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-71

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Art. 71 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo