RegolamentoCapo VI

Art. 67

In vigore dal 1 ott 1924
Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in una Università o Istituto superiore dove presentare domanda in carta legale al Rettore o Direttore indicando: a) nome dei genitori; b) luogo di nascita; c) residenza della famiglia; d) abitazione dello studente nella città, sede dell'Università o istituto; e) Facoltà o Scuola a cui intende inscriversi. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di nascita, debitamente legalizzato; 2) diploma di maturità; 3) quietanze del pagamento della tassa d'immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto. La domanda d'inscrizione agli anni di corso successivi al primo deve essere corredata delle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-67

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Art. 67 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo