Regolamento›Capo V
Art. 64
In vigore dal 1 ott 1924
Della tassa d'inscrizione a ciascun corso, determinata a norma dell'articolo precedente, è data notizia con affissione all'albo dell'Università o Istituto prima dell'inizio dell'anno accademico.
La tassa è versata dallo studente alla cassa dell'Università o Istituto, che ne rilascia ricevuta, all'atto della domanda di inscrizione al corso.
La liquidazione di quanto spetta all'insegnante è fatta alla fine dell'anno accademico dalla segreteria dell'Università o Istituto in base al numero delle inscrizioni ed il relativo pagamento al docente è affettuato dalla cassa dell'Università o Istituto.
Il Rettore o Direttore, udita la Facoltà o Scuola, può disporre che l'ammontare complessivo delle tasse d'inscrizione non sia totalmente o parzialmente corrisposto al docente che abbia tenuto durante l'anno scolastico un numero di lezioni giudicato insufficiente. In tal caso l'intera somma o la residua parte di essa è versata all'Opera dell'Università o Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-64