Regolamento›Capo V
Art. 59
In vigore dal 1 ott 1924
Il Consiglio di Facoltà o Scuola, prima che si inizi l'anno accademico, accertato che il libero docente non sia decaduto dall'abilitazione ai sensi dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, esamina se il programma che il docente intende svolgere risponda alla materia per la quale fu conseguita l'abilitazione e se i mezzi dimostrativi di cui egli può disporre siano sufficienti per l'insegnamento.
Il Consiglio cura il coordinamento del programma con quelli degli altri insegnanti a titolo privato e dei professori ufficiali, a norma dell' del decreto sopra citato. Il libero docente è tenuto ad apportare al suo programma quelle modificazioni, che, per tale coordinamento, il Consiglio creda necessarie. Contro la deliberazione della Facoltà o Scuola il libero docente può ricorrere al Rettore o Direttore che decide su conforme parere del Senato accademico entro 10 giorni.
Le disposizioni del 2° e 3° comma del precedente articolo e quelle del presente articolo valgono in quanto applicabili anche per coloro che possono tenere corsi a titolo privato a norma della lettera a) e b) dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, escluso per i professori di cui alla lettera a) l'obbligo del pagamento della tassa d'esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-59