RegolamentoCapo V

Art. 60

In vigore dal 1 ott 1924
Lo statuto di ogni Università o Istituto superiore, in relazione all'ordinamento didattico stabilito per ogni Facoltà o Scuola, determina criteri in base ai quali ai corsi che i liberi docenti si propongono di svolgere possa o meno riconoscersi, per gli studenti che vi si inscrivono, valore legale agli effetti della loro carriera scolastica. I corsi che, anno per anno, vengono compresi in tale categoria diconsi pareggiati: la relativa designazione è fatta con deliberazione della Facoltà o Scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-60

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Art. 60 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo