Regolamento›Capo V
Art. 58
In vigore dal 1 ott 1924
L'emanazione del decreto di abilitazione è subordinata al pagamento della tassa stabilita dalla tabella F annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 per il conferimento della libera docenza.
Chi, avendo conseguito una libera docenza, intenda esercitarla presso una Facoltà o Scuola o un Istituto superiore, a norma dell' comma 1° del decreto sopra indicato, deve darne comunicazione per iscritto al Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico, depositando il decreto di abilitazione e presentando la quietanza del pagamento della tassa per l'esercizio della libera docenza.
Egli deve presentare inoltre il programma del corso che si propone di svolgere e, se trattisi di insegnamento che richieda il sussidio di musei, laboratori o cliniche, dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari.
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