RegolamentoCapo IV

Art. 42

In vigore dal 1 ott 1924
Nei casi e agli effetti di cui all' comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, i professori debbono comprovare, mediante attestazione rilasciata dal Rettore o Direttore, di aver effettivamente iniziato il corso delle lezioni.
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Art. 42 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo