Regolamento›Capo IV
Art. 44
In vigore dal 1 ott 1924
Gli incarichi possono avere durata e modalità diverse secondo la natura e i fini dell'insegnamento. Non possono in nessun caso essere conferiti per periodo di tempo superiore all'anno scolastico; possono tuttavia essere confermati nell'anno successivo.
Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:
a) a liberi docenti della materia o di materie affini;
b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti
tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia
che forma oggetto dell'incarico;
c) a professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.
Entro ciascuna delle predette categorie la designazione è fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.
Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di età.
Alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione relative al conferimento d'incarichi di insegnamento provvede il Rettore o Direttore con suo decreto.
Storico versioni
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