Regolamento›Capo IV
Art. 41
In vigore dal 1 ott 1924
La corresponsione ai professori di ruolo dell'indennità accademica nei casi previsti dall' del R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656 è subordinata alla corresponsione dello stipendio.
Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio è ridotta, nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo, l'indennità accademica.
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