Regolamento›Capo IV
Art. 45
In vigore dal 1 ott 1924
Per il conferimento di supplenze, a norma dell'alt. 37 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, non è obbligatorio seguire l'ordine di preferenza tra le categorie di persone indicate nel comma 2° del precedente articolo.
Per gli insegnamenti ai quali sono annessi gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, i professori possono essere sostituiti, durante le loro assenze e per delegazione dei professori stessi, da uno o più aiuti o assistenti addetti alla cattedra, secondo la natura e l'estensione della materia d'insegnamento.
La direzione temporanea del gabinetto, istituto, clinica o laboratorio, è affidata a quello tra gli aiuti od assistenti che viene designato dal Direttore sotto la propria responsabilità.
Il conferimento di supplenze per periodo di tempo presunto o accertato superiore a quello indicato dall' ha luogo secondo le norme dell' del precitato decreto e del precedente articolo del presente regolamento.
I congedi ai professori, non eccedenti annualmente la durata di un mese, sono concessi dal Rettore o Direttore.
Storico versioni
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