RegolamentoCapo IV

Art. 50

In vigore dal 1 ott 1924
L'accusa avanti al Consiglio Superiore è sostenuta da persona a ciò espressamente delegata dal Ministro caso per caso. Nel giorno fissato per la discussione l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula del Consiglio. Il delegato del Ministro dà lettura dei capi d'accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse. Il delegato del Ministro, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della punizione disciplinare. All'incolpato è riservata per ultimo la parola. Ogni membro del Consiglio può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro quanto all'incolpato. Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dei capi d'accusa segue quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguirsi il giudizio quando risulti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli antecedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.
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