RegolamentoCapo IV

Art. 46

In vigore dal 1 ott 1924
Il procedimento disciplinare a carico d'un professore s'inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove raccolte. L'incolpato ha quindici giorni di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-46

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Art. 46 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo