RegolamentoCapo IV

Art. 48

In vigore dal 1 ott 1924
Comunicati i capi d'accusa all'interessato, il Ministro invita la Facoltà o Scuola, cui questo appartiene, ad eleggere i due delegati di cui all' comma 3° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102. Prendono parte all'adunanza tutti i professori di ruolo. La votazione ha luogo a schede segrete e sono eletti i due professori stabili che conseguano la maggioranza assoluta dei suffragi dei presenti. Gli eletti dalla Facoltà o Scuola non possono ricusare di partecipare alle adunanze del Consiglio Superiore nelle quali si svolge il procedimento disciplinare, se non per motivi della cui legittimità decide il Ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo