RegolamentoCapo IV

Art. 53

In vigore dal 1 ott 1924
Qualora il Consiglio, prima di formulare il suo parere si pronunzi per l'opportunità di eseguire un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito inchieste precedenti o riferito su fatti che siano stati fondamento degli addebiti. Chi sia incaricato dell'inchiesta deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità, sulla base degli addebiti, delle prove raccolte, delle giustificazioni addotte dall'incolpato.
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Art. 53 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo