Regolamento›Capo V
Art. 55
In vigore dal 1 ott 1924
Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministro in carta legale indicando la materia al cui insegnamento intende essere abilitato.
La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti superiori.
La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell' e dei titoli di qualsiasi genere che il candidato intenda sottoporre al giudizio della commissione. I documenti di cui alle lettere a) b) c) e d) debbono essere legalizzate; quelli di cui alle lettere b) c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda. I titoli scientifici debbono essere pubblicati per le stampe.
Coloro che, all'atto della presentazione della domanda, comunque appartengano all'Amministrazione dello Stato; sono dispensati dal presentare i documenti di cui al precitato ; debbono invece produrre l'attestazione indicata nell'articolo medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-55