Regolamento›Capo IV
Art. 52
In vigore dal 1 ott 1924
Il parere del Consiglio deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritenga responsabile il professore, la dichiarazione che sono state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-52