RegolamentoCapo IV

Art. 47

In vigore dal 1 ott 1924
L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto comunicazione dei capi di accusa e delle prove raccolte e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, come dell'eventuale rifiuto del professore a rilasciarla, il Rettore o Direttore deve dar subito notizia al Ministero. È in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-47

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Art. 47 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo