RegolamentoCapo IV

Art. 29

In vigore dal 1 ott 1924
Il Ministro convoca la commissione e le comunica la motivata relazione della Facoltà o Scuola con allegati il verbale, le domande e tutti i documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai precedenti articoli. La commissione può essere convocata in qualunque città il Ministro ritenga più opportuno. Non può far parte della commissione chi sia parente od affine fino al quarto grado incluso di alcuno dei liberi docenti comunque presi in considerazione dalla Facoltà o Scuola nella sua relazione; nè possono far parte della stessa commissione membri che siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto. Coloro che si trovino in tali condizioni debbono darne avviso al Ministro per la loro sostituzione. Nessuna adunanza è valida ove non siano presenti tutti i commissari; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il segretario della commissione redige il verbale di ogni adunanza, che è firmato, seduta stante, da tutti i commissari. La commissione, tenuto conto della maturità scientifica e dell'attitudine didattica di ciascun libero docente proposto, enuncia, con motivata relazione, il suo apprezzamento, senza tradurlo in valutazione numerica, sui singoli designati dalla Facoltà o Scuola e giudica se tutti o alcuni di essi siano, assolutamente e relativamente allo stato degli studi, meritevoli di coprire la cattedra cui devesi provvedere e, nel caso affermativo, ne stabilisce, non mai alla pari, la graduatoria di merito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-29

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Art. 29 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo