Regolamento›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 1 ott 1924
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità ai componenti le commissioni di cui agli del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, sono corrisposti nella misura e con le norme stabilite dagli articoli 180 e seguenti del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395.
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