RegolamentoCapo IV

Art. 31

In vigore dal 1 ott 1924
La formula del giuramento che deve prestarsi dai professori di ruolo di prima nomina è la seguente: «Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria». Della prestazione del giuramento è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Ministero se trattasi di professori appartenenti alle Università di cui alla tabella A annessa al Regio decreto 30 settembre 1923 n. 2102, ed è conservato negli uffici di segreteria se trattisi di professori di Università o Istituti di cui alla tabella B. I professori delle Università o Istituti di cui all' comma 2°, n. 2) del decreto sopra indicato prestano giuramento quando siano trasferiti, in applicazione degli comma 4°, 85 e 139 del decreto medesimo, ad Università o Istituti di cui alle tabelle A e B.
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Art. 31 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo