Regolamento›Capo IV
Art. 34
In vigore dal 1 ott 1924
Ove il giudizio della commissione sia sfavorevole, il Ministro trasmette gli atti al Consiglio Superiore, che si pronunzia sulla opportunità di mantenere in servizio per altri due anni solari il professore con la qualifica di non stabile.
Al termine di tale biennio, si inizia e svolge la stessa procedura prevista dall'articolo precedente. Tuttavia la commissione dev'essere costituita di persone diverse da quelle che hanno fatto parte della commissione nominata al termine del triennio.
Qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfarevole, il professore viene dispensato dal servizio con decreto del Ministro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-34