Regolamento›Capo IV
Art. 35
In vigore dal 1 ott 1924
I comandi di professori di ruolo ad altri uffici non possono aver durata maggiore dell'anno accademico e sono in ogni tempo revocabili, nelle stesse forme con le quali vengono disposti, quando le esigenze dell'insegnamento lo richiedano.
In casi eccezionali e per gravi ragioni di pubblico servizio il comando può essere rinnovato.
Di ogni comando consentito e di ogni revoca disposta il Rettore o Direttore deve dare immediata notizia al Ministero, indicandone i motivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-35