RegolamentoCapo IV

Art. 32

In vigore dal 1 ott 1924
Ove la Facoltà o Scuola intenda proporre la dispensa dall'ufficio di un professore di ruolo non stabile, in applicazione dell' comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, deve dare comunicazione all'interessato dei motivi sui quali la proposta si fonda, prefiggendogli un congruo termine, in ogni caso non minore di giorni quindici a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione, per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni. Decorso tale termine, la Facoltà o Scuola, tenendo presenti anche le deduzioni eventualmente prodotte dall'interessato, delibera in merito alla dispensa e, ove riconosca l'opportunità che il professore sia esonerato dall'ufficio, ne fa motivata proposta al Ministro, trasmettendo a corredo di essa i documenti necessari. La dispensa dal servizio decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è proposta.
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