RegolamentoCapo IV

Art. 37

In vigore dal 1 ott 1924
I professori di ruolo non possono assumere incarichi d'insegnamento in istituti d'istruzione della città ove ha sede l'Università o istituto superiore, o fuori di essa, senza il previo consenso del Rettore o Direttore, su conforme parere della Facoltà o Scuola a cui appartengono.
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