Regolamento›Capo IV
Art. 38
In vigore dal 1 ott 1924
Il professore non può mutare l'orario scolastico senza averne avuta l'autorizzazione dal Rettore o Direttore, udita la Facoltà o Scuola.
Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere la lezione o esercitazione, deve informarne il Rettore o Direttore in tempo utile perché gli studenti ne siano avvertiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-38