Regolamento›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 1 ott 1924
I professori che desiderano ottenere l'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento debbono farne domanda al Rettore o Direttore, esponendone le ragioni.
Il Rettore o Direttore provvede sulla domanda, udito il parere del Preside della Facoltà o Direttore della Scuola.
L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località non lontana dalla sede dell'Università o dell'Istituto e a condizione che il Preside o Direttore assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-36