RegolamentoCapo IV

Art. 36

In vigore dal 1 ott 1924
I professori che desiderano ottenere l'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento debbono farne domanda al Rettore o Direttore, esponendone le ragioni. Il Rettore o Direttore provvede sulla domanda, udito il parere del Preside della Facoltà o Direttore della Scuola. L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località non lontana dalla sede dell'Università o dell'Istituto e a condizione che il Preside o Direttore assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-36

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Art. 36 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo